lunedì 10 marzo 2008

Il diritto alla mobilità

Che la mobilità dei lavoratori, e la loro libera circolazione, siano un diritto a noi sembra suffragato da diversi documenti:

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
(e se è valido fra Stati come potrebbe non esserlo fra province di uno stesso Stato?, ndr)

Articolo 21
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.

Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione

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Costituzione italiana

Articolo 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [cfr. art.16 c.1], né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

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In Italia
la mobilità lavorativa e quindi la possibilità di spostarsi su tutto il territorio nazionale è sancita dalla Legge ed applicata ordinariamente per tutti i lavoratori delle pubbliche amministrazioni. Anche gli insegnanti di ruolo hanno la possibilità ogni anno di chiedere il trasferimento in altre province. Non si capisce perché i lavoratori precari dovrebbero perdere questo diritto.

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Inoltre il diritto alla mobilità sociale e al lavoro è riconosciuto e sostenuto dai Trattati dell'Unione Europea, nei quali si parla di mobilità fra Stati.
E' mai possibile che dei principi come quello del diritto alla mobilità debbano trovare un limite nel confine amministrativo di una provincia all'interno di uno stesso Stato?

dal Trattato che istituisce l'Unione Europea

CAPO 2: IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo 146

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, [...].

CAPO 3: ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ

Articolo 149

[...] 2. L'azione della Comunità è intesa:

- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti [...];

Articolo 150

- [...] a favorire la mobilità degli istruttori [...].

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